bafman ha scritto:(Lasciando perdere i vari ahimèinchemondoviviamo e i piovegovernoladro, e anche la privacy estremizzata)
Fabio ormai è chiaro che la risposta non è chiara e univoca come quella che avresti se la domanda fosse: "posso passare col rosso?" (e anche lì vi sono eccezioni).
Lo stesso cavallogoloso nel suo possibilismo e apertura d'avvocato ha chiosato con "diciamo che senza il permesso del committente non puoi pubblicare una cippa."
Il discorso di Aurelio non fa una piega quando si è ideatori e creatori esclusivi di un oggetto
(se a un acquirente piace e se lo può permettere lo acquista, informato magari della pubblicazione del lavoro, cosa che può peraltro anche girare a suo vantaggio).
Ma se hai eseguito un'opera su disegno o progetto altrui - per quanto non sia la risposta univoca a tuo favore che cercavi e pur con tutto il rispetto per una tua esecuzione magistrale - continuo a pensarla come nel mio primo messaggio.
sono d’accordo. cosi vale anche nelle opere dell’ingegno prodotte durante un impiego. Se concepisci qualcosa di originale nello svolgimento del tuo lavoro a te spetta di essere nominato come l’inventore ad esempio in un brevetto, e, a discrezione, un “equo premio”, ma è il datore di lavoro il propietario dell’invenzione e dei conseguenti eventuali sfruttamenti economici. in nessun modo tu hai diritto di divulgare in una qualsivoglia forma la tua opera. Non solo: persino per gli articoli, quando si trasmette per pubblicazione un manoscritto all’Editore, il copyright transfer form, cioè il modulo che trasferisce il diritto di copia deve essere firmato dal datore di lavoro. Se poi tale creazione è stata concepita da altri e l’esecutore è solo il, seppur abilissimo, realizzatore materiale penso non possa vantare diritti di pubblicazione non concordata. Io credo che non conti dove sia l’opera durante la foto, prima o dopo l’installazione o prima o dopo il pagamento, conta se vi sia un accordo/commessa per la realizzazione su specifica. Se c’è, l’opera è di proprietà del committente che ne dispone come vuole e, se fatta su disegno di altri, lo riconosce opportunamente, ma se è fatta su disegno suo non sia tenuto a fare alcunchè.
Viceversa il realizzatore se autore del disegno, fatto indipendentemente, ne disporne come crede e se un cliente la vuole comprare sa che può essere stata precedentemente resa pubblica e si regola di conseguenza.
Questo a meno di accordi diversi.