Chicco ha scritto:
quindi, sei nella posizione per poter:
A) confermare quello che ho scritto
B) smentirlo (te ne sarei grato, nel caso sbagliassi)
C) farmi gratis la prossima dichiarazione dei redditi
dico bene?![]()
p.s. vai a vedere il sito del conai, ad inizio anno hanno fatto una campagna intimidatoria per convincere tutti i piccoli artigiani ad associarsi... non dico altro, ma vi sto guardando con occhio Grillino, avete presente?
certo
alla A...ahimè non confermo quasi nulla (sorry)
alla B.. posso sicuramente correggere quello che hai scritto...
alla C.. sei sull'orlo del BAN da questo forum!
il sito del CONAI (consorzio nazionale degli imballaggi) non c'entra una mazza con la possibilità di di fare o meno operazioni intracomunitarie la cui facoltà RIMANE SOVRANA all'agenzia delle entrate.
se a te c'entra il conai sicuramente sarà per cause parallele...ma di certo non è vincolante l'iscrizione al consorzio deli imballaggi per poter accedere agli scambi intracomunitari
L'imposta (parlo solo per le partite IVA) nell'ambito UE è pagata alla fonte quindi direttamente in fattura al fornitore estero UE ..e non tramite intrastat che rimane un modello SOLAMENTE comunicativo
a scadenza trimestrale o mensile. con il modello INTRASTAT ...non si paga NULLA!!!
Per poter effettuare commercio con i paesi UE non ci si deve iscrivere al CONAI (che poverino già è sfigato di se)...ma bensì bisogna attivare l'internazionalità della propria partita IVA comunicanto alla
direzione regionale dell'agenzia delleentrate competente per territorio...la propria intenzione di iscriversi al VIES (Vat Information Exchange System) Dopo il deposito del modello di richiesta di iscrizione
nell'archivio scatta un periodo di 30 giorni, durante i quali non possono essere validamente effettuate operazioni comunitarie: tale periodo di 30 giorni di attesa è obbligatorio e non consente nessuna operazione.
L'obbligo di iscrizione al VIES è stato introdotto dall'art. 27 del decreto legge n. 78/2010
Il mancato rispetto di questa iscrizione comporta il pagamento dell'imposta (tramite avviso bonario) più la sanzione che è pari al 100% dell'imposta più interessi ovvio
le dichiarazioni di intento. queste vengono emesse da chi intende comprare in esenzione di imposta ex.art9 e 8 dpr633/72 ESPORTAZIONI ..ma non CEE
l'emissione della lettera di intento comporta l'obbligo della tenuta del registro degli esportatori abituali e l'invio telematico a mezzo intermediari abilitari delle lettere intento all'agenzia delle entrate
nel caso specifico ci sono dell eregole da rispettare e dei paletti da tener presente.
in ambito cee l'imposta è assolta direttamente al fornitore (infatti in contabilità si effettua la doppia registrazione degli acquisti e nelle vendite ed infatti nelle liquisazioni periodiche si annulla a vicenda)
se vi capita di doverla pagare in italia, allora vuol dire che la merce ha passato la dogana...e quindi non è merce INTRACOMUNITARIA
buona giornata a tutti
PS
le transazioni tra privati non sono imponibili di materia di imposta . fornitore estero e privato...l'imposta è assolta in capo al fornitore e non di certo al privato.
