da cosimocs » dom 15 lug, 2012 18:41
purtroppo anche se venissero raccolte le firme necessarie nei tempi stabiliti,
il referendum non si potrebbe fare perché l'articolo 31 della legge 352 del 1970,
prevede l’impossibilità di presentare la proposta di referendum un anno prima della
scadenza o nei sei mesi successivi alla costituzione di una delle due camere.
In caso di scioglimento anticipato delle camere il referendum è sospeso ed i
termini tornano a decorrere un anno dopo le elezioni.